L’ Organismo Italiano di Contabilità ha portato una serie di modifiche su quelli che sono i principi contabili, all’indomani dell’introduzione del D.Lgs 139/2015, i cui effetti sono stati applicati dalla stesura dei Bilanci a partire dal 1° Gennaio 2016.
In particolare, l’OIC 29, che si occupa dei Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti per la chiusura dell’esercizio, ha visto la modifica del concetto di rilevanza degli errori, che influisce sulle modalità della loro contabilizzazione. Per un equilibrio nei metodi di contabilità ordinaria meglio affidarsi a siti specializzati in software professionali, come TeamSystem.
Il nuovo OIC 29, infatti, porta una definizione di errore parzialmente differente rispetto a quella presentata nella precedente versione del principio.
OIC29: quali sono le novità
Un cambiamento di principio contabile si ammette solo se è voluto da nuove disposizioni legislative (cambiamenti obbligatori di principi contabili) oppure se si adotta in maniera autonoma da parte del redattore del bilancio nell’ambito della propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione del bilancio.
Per quanto concerne i cambiamenti di stime contabili, esse potrebbero essere obbligatorie o facoltative, a seconda che siano necessari o non, da una nuova normativa o dal cambiamento intervenuto sul principio contabile stesso.
La regola generale proposta dall’Organismo Italiano della Contabilità è quella di basarsi su un’applicazione retroattiva, registrando le differenze che scaturiscono da nuovi principi contabili o variazioni di stima usando voci del Patrimonio Netto. Tale regola generale può essere prorogata dal momento che il cambio valutazione può esserci adottando un approccio prospettico per applicare i nuovi principi o stime contabili.
OIC 29: il nuovo concetto di errore contabile
Un errore nella contabilità risulta rilevante qualora possa influenzare le decisioni economiche che gli stakeholders assumono in base al bilancio
L’OIC 29 ha parlato di errore contabile come una “rappresentazione qualitativa e quantitativa non corretta di un dato di bilancio o di un’informazione fornita in nota integrativa”.
Gli errori, quindi, non devono essere confusi con quelli che sono i cambiamenti di stima o con i cambiamenti di principi contabili. Essi infatti dipendono dalle imprecisioni matematiche, da errate interpretazioni di fatti o da negligenza nell’andare a raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.
L’applicazione del nuovo principio OIC 29, in un momento immediatamente successivo al recepimento della Legge Bilancio 2016, ha superato la precedente dicotomia tra errori determinanti e non determinanti, poiché voleva raggiungere l’interesse sul concetto di rilevanza dell’errore.
Dal momento che la riforma della disciplina di bilancio, operata con il D.Lgs. 139/2015, ha compiuto i suoi interventi su vari aspetti, tra cui anche l’abolizione dell’area straordinaria del conto economico, è bene tenere sempre a mente che il cambio di stima non riguarderà più la voce E) Proventi e Oneri straordinari, ma sarà contabilizzata nella sezione ordinaria del conto economico.