Il 16 giugno scade il termine per il versamento della prima rata di Imu e Tasi. In molti si chiedono se in caso di cessione dell’immobile in Comodato d’Uso sia comunque dovuta l’Imposta. La risposta è sì, è comunque dovuta ma esiste la possibilità di pagare in misura ridotta.
Qualora un proprietario d’immobile conceda lo stesso in comodato d’uso per parenti in linea diretta, cioè in caso l’usufruttuario sia un genitore o un figlio, l’imposta è dovuta in misura ridotta del 50%. Esistono delle condizioni che devono essere rispettate e cioè che l’immobile sia concesso a fronte di regolare contratto registrato, che sia utilizzato dal comodatario quale abitazione principale in cui elegge residenza e, infine, che il comodante non possieda più di due immobili nel medesimo Comune in cui ha residenza e in cui l’immobile è concesso in comodato d’uso.
L’immobile concesso in comodato, poi, non deve essere di categoria di lusso, ovvero non appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione si applica anche sulle pertinenze. Per ottenere la riduzione occorre che il contratto sia stipulato entro il 16 giugno e che la registrazione del contratto stesso avvenga entro il 15 febbraio.